Normativa

I prodotti pirotecnici sono divisi in 2 categorie più una detta declassificata:

LIBERA VENDITA, o riconosciuti tra i prodotti non esplodenti.
Sia per la detenzione che per la vendita non è necessaria alcuna licenza di Pubblica Sicurezza.
Normativa di riferimento: Decreto Ministeriale 4 Aprile 1973.

V CATEGORIA, o giocattoli pirici.

È necessaria la licenza di Pubblica Sicurezza per la detenzione e la vendita.

La vendita è riservata ai maggiori di anni 18.

IV CATEGORIA, o fuochi artificiali.
Come la precedente è d’obbligo la licenza di Pubblica Sicurezza sia per la detenzione che per la vendita. Anche per questa categoria è vietata la cessione ai minorenni. Il trasporto è libero fino a un quantitativo di 25 Kg lordi escluso l’imballo (art. 97 del reg. per l’esecuzione del T.U.L.P.S.).

Il trasporto su strada dei prodotti pirotecnici è regolamentato dall’Accordo Europeo A.D.R.
Per la classe 1.4 G, numero ONU 0336, ord. 43° è previsto un ampio regime di esenzioni purché la quantità trasportata sia inferiore a 300 Kg di peso netto di miscela esplodente (Marg. 10.011 direttiva 1999/47/CE).
Nei magazzini per merce classificata rispettate il quantitativo concessovi dalla Autorità competente; inoltre stivate in modo ben diviso gli articoli di IV e V categoria da quelli di libera vendita.

Non dimenticate di rinnovare la vostra licenza di Pubblica Sicurezza entro il 31 dicembre. È di massima importanza controllare l’efficienza dei vostri estintori.
Ricordate inoltre che la legge impone che su ogni articolo pirico sia scritto ben chiaro il nome del fabbricante italiano o dell’importatore se si tratta di merce estera. Diffidate quindi di tutto ciò che non riporta tali indicazioni.